ART. 1 – (Denominazione e sede)
- E’ costituita, nel rispetto dell’art. 36 e sgg. del Codice Civile l’associazione denominata:
≪Associazione Armeni Apulia≫
con sede in via Sagarriga Visconti n. 20, nel Comune di Bari.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2 – (Finalità)
- L’associazione è apartitica; non ha scopo di arricchimento patrimoniale personale e si costituisce attraverso l’aggregazione di forze intellettuali e dall’opera volontaria di soggetti liberi ed operanti per il bene, la diffusione e la protezione della cultura del popolo armeno.
- L’associazione mantiene equidistanza dalle diverse confessioni religiose, nel rispetto dei principi morali e degli indirizzi culturali del popolo armeno, pur nella possibilità di organizzare manifestazioni o partecipare ad incontri, dibattiti o cerimonie pubbliche nelle quali siano presenti esponenti di confessioni religiose.
- L’associazione persegue i seguenti scopi:
a) diffondere la conoscenza dei valori del popolo armeno;
b) ampliare la conoscenza della cultura del popolo armeno in ogni sua forma (letteraria, artistica, musicale, visiva, culinaria ecc…);
c) allargare gli orizzonti didattici gli educatori ed operatori sociali e culturali riguardo alla cultura del popolo armeno in ogni sua forma e componente. - Per il reggimento dei propri scopi l’associazione promuove varie attività in particolare:
a) culturali: mostre, convegni, dibattiti, seminari, proiezioni di film, corsi attinenti agli scopi associativi, partecipazioni a festival;
b) formative: di aggiornamento teorico e pratico per educatori, insegnanti, operatori sociali e culturali, studenti, attraverso l’istituzione di gruppi di studio e ricerca, anche in collaborazione con altri enti ed associazioni.
ART. 3 – (Soci)
- Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità previste all’art.2 e accettano il presente statuto, e l’eventuale regolamento interno.
- L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo eletto su base triennale. La richiesta di iscrizione dovrà essere controfirmata da almeno due soci. L’eventuale diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
- Sono previste 3 categorie di soci:
- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea,
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
- onorari: sono persone o enti che abbiano contribuito in maniera determinante con la loro opera materiale ovvero il loro sostegno ideale all’erezione dell’associazione.
- L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
- L’associazione prevede l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.
ART. 4 – (Diritti e doveri dei soci)
- I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
- I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
- Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle disponibilità personali.
ART. 5 – (Recesso ed esclusione del socio)
- Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Tale comunicazione sarà ammessa sia attraverso posta ordinaria che attraverso l’invio di un’email all’indirizzo di posta elettronica dell’associazione purché vi sia allegata lettera datata e sottoscritta con fotocopia di documento di identità.
- Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
- L’esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
ART. 6 – (Organi sociali)
- Gli organi dell’associazione sono:
- Assemblea dei soci,
- Consiglio direttivo,
- Presidente
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
ART. 7 – (Assemblea)
- L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
- E’ convocata almeno due volte all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, per email, da inviare almeno 10 giorni prima della data fissata per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori; in caso di estrema e motivata urgenza la convocazione potrà essere inviata 5 giorni prima.
- L’Assemblea straordinaria è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
- L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 8 – (Compiti dell’Assemblea)
- L’assemblea deve:
- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- fissare l’importo della quota sociale;
- determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- approvare l’eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
ART. 9 – (Validità Assemblee)
- L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza della metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto in regola con il pagamento della quota associativa annuale; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio.
- Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
- L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di ¾ dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; può sciogliere l’associazione devolvendone il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.
ART. 10 – (Verbalizzazione)
- Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
- Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 11 – (Consiglio direttivo)
- Il Consiglio Direttivo è composto da n. 7 membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
- Il Consiglio Direttivo viene convocato in seduta ordinaria 5 giorni prima della riunione prevista. In caso di riunione straordinaria potranno essere sufficienti 2 giorni.
- Le modalità previste per la convocazione saranno: convocazione ordinaria tramite email, convocazione straordinaria tramite messaggio Whatsapp o SMS.
- Il consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
- Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
- Il Consiglio Direttivo resta in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti nelle medesime cariche per n. 2 mandati consecutivi.
- Il Consiglio Direttivo può richiedere la presenza di soci estranei ad esso solo nel caso in cui si debba discutere di proposte progettuali presentate dai singoli soci.
ART. 12 – (Presidente)
- Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
ART. 13 – (Risorse economiche)
- Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
- quote e contributi degli associati;
- eventuali contributi di privati,
- eventuali eredità, donazioni e legati;
- eventuali altre entrate compatibili con la normativa in materia.
- L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
- L’associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.
ART. 14 – (Rendiconto economico-finanziario)
- Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il rendiconto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
- Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- Il rendiconto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
ART. 15 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
- L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.
- L’associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 16 – (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
